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AREA PEEP: STOP AL CAOS PREZZI DI VENDITA?

Bologna, 8 Aprile 2019

Il decreto fiscale 2019 ha finalmente messo un punto fermo, o almeno lo si spera, nel caos delle aree c.d. Peep (Piano edilizio economico popolare) ci riferiamo in particolare al prezzo di vendita delle abitazioni costruite in queste aree.
Nel momento in cui i proprietari decidevano di vendere, infatti un numero imprecisato di problematiche si presentavano: indicazioni diverse, a volte contraddittorie, a seconda dell’interlocutore e richieste di “risarcimento” da parte dell’acquirente.
È comunque consigliabile che i proprietari di questi immobili si informino con grande attenzione sulle modalità per una vendita senza inaspettate sorprese, la nostra associazione è a disposizione per ogni necessità.

Tonino Veronesi, Presidente Assoproprietari Bologna

Riportiamo al riguardo un recente articolo del Notaio Fabio Cosenza che meglio chiarisce la suddetta questione:

“Nell’Italia del boom economico spesso lo sviluppo immobiliare era accompagnato da piani di edilizia convenzionata (le note aree “PEEP”) ove a fronte di maggiori indici edificatori e prezzi calmierati erano previsti vari vincoli in ipotesi di rivendita dei beni.
La durata di questi vincoli è stata oggetto di diverse ricostruzioni dottrinali, anche a causa del sovrapporsi di distinte norme di legge. In generale si riteneva che dopo la prima rivendita ogni limitazione (soprattutto in tema di prezzo imposto) venisse a cadere.
Questa tesi non è stata però accolta dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18135 del 2015 ha confermato la sussistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione – contenuto nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni – anche dopo i primi cinque anni.
La pronuncia ha ovviamente scatenato il caos (soprattutto a Roma, coinvolgendo circa 200.000 immobili) con il fioccare di azioni giudiziarie da parte dei successivi acquirenti che avevano pagato un prezzo pieno e non calmierato.
Per far fronte alla situazione nel recente decreto fiscale 2019, è stato introdotto l’articolo 25 bis delle modifiche alla disciplina Peep, secondo cui è ora possibile che chiunque ne abbia interesse, anche se non più titolare dell’immobile, stipulare convenzioni di svincolo, con le quali rimuovere la presenza di un prezzo imposto (anche successivamente alla stipula). Non solo: l’atto di compravendita non rispettoso dei vincoli non è da considerarsi nullo, totalmente o parzialmente, ma meramente inefficace relativamente al prezzo e la rimozione del vincolo estingue qualsiasi pretesa di rimborso del prezzo da parte di chi abbia comprato a prezzi di mercato nonché ogni limite di carattere soggettivo. La situazione sembra per ora rientrata ma rimane un importante messaggio. Se si acquistano immobili in aree già soggette a convenzioni è importante prestare la massima attenzione e non lesinare un confronto diretto con l’ente locale, valutando la necessità di eventuali atti di svincolo.”

Fabio Cosenza, Notaio

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