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REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. QUANDO È POSSIBILE?

Uno dei rapporti più controversi e difficile è quello tra amministratore e condomini. Si tratta di un rapporto basato sulla fiducia, che spesso traballa o viene meno. Non sempre in ragione dell’operato dell’Amministratore. A volte sono le stesse beghe tra condomini a mettere in cattiva luce il malcapitato amministratore. Nondimeno, fatto è che le lamentele dei condomini verso gli amministratori condominiali sono evento tutt'altro che raro. L’amministratore del condominio è di fatto un incaricato della comunità. Egli agisce sulla scorta di un mandato che può essere revocato ove la fiducia venga meno ovvero laddove vi sia evidente mala gestio da parte sua, cioè laddove egli non abbia assolto i suoi doveri e funzioni con diligenza. Per la cessazione del mandato, la collettività condominiale può semplicemente attendere la scadenza naturale dell’incarico ovvero rivolgersi al Giudice per ottenere una declaratoria di revoca. Ciò è possibile in caso di gravi irregolarità indicate dalla legge, ma che non hanno alcuna velleità esaustiva, essendo demandato al Giudice il compito di valutare caso per caso la gravità della condotta dell’amministratore, si possono così riassumere:

  • omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
  • rifiuto di convocazione assembleare avente ad oggetto proprio la revoca
  • mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, amministrativi e di deliberazioni assembleari
  • mancata apertura ed utilizzazione del conto condominiale
  • confusione tra patrimonio del condominio e patrimonio personale dell’amministratore
  • immotivata cancellazione delle tutele giudiziali sui registri immobiliari in ambito di difesa dei diritti del condominio
  • mancata cura delle azioni giudiziali a favore del condominio
  • irregolarità nella tenuta dei registri previsti per legge
  • rifiuto o inottemperanza verso richieste di accesso agli atti come pagamenti degli oneri condominiali o liti giudiziarie pendenti

In questi casi, ma non solo, sarà possibile esperire azione giudiziale per la revoca dell’amministratore. Fermi ed impregiudicati, ovviamente, i diritti al risarcimento dei danni eventualmente occorsi al condo­minio, come nel caso di sottrazione di beni e/o somme appartenenti al condominio (ferma la responsabilità anche penale), le ripercussione per omessi pagamenti di debiti, oneri amministrativi etc.

Avv. Pasquale Potenza

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