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LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

DEL NOTAIO GUIDO BROTTO

con sedi a Lecco e Milano

 

 

Ringrazio a nome mio e di Assoproprietari il Dott.Brotto che ci ha concesso questo esauriente articolo.

La rinuncia all'eredità non è un caso frequente ma succede.

L'argomento è molto poco conosciuto quindi ben venga questo spiegazione.

Fermo restando che in caso di dubbi consiglio come sempre di rivolgersi al professionista di riferimento,in questo caso il Notaio. 

Tonino Veronesi 

Presidente Assoproprietari 

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Successione mortis causa

 

La rinuncia all’eredità è possibile per legge: in caso di successione il chiamato all’eredità ha il potere di rinunciarvi sia per motivi morali sia per8 motivi patrimoniali. Come funziona e che effetti ha? Con la rinuncia all’eredità il chiamato dichiara di non voler acquistare tutto il patrimonio ereditario e, conseguentemente, rimane totalmente estraneo ad esso. […]

La rinuncia all’eredità è possibile per legge: in caso di successione il chiamato all’eredità ha il potere di rinunciarvi sia per motivi morali sia per motivi patrimoniali.

 

Come funziona e che effetti ha?

Con la rinuncia all’eredità il chiamato dichiara di non voler acquistare tutto il patrimonio ereditario e, conseguentemente, rimane totalmente estraneo ad esso. In caso di eredità con debiti, i creditori del defunto, quindi, nulla potranno pretendere dal chiamato all’eredità rinunciante.

 

Chi può rinunciare all’eredità?

Possono rinunciare all’eredità coloro i quali sono chiamati, ovvero coloro che, in base alla Legge o al testamento del defunto, all’uopo debitamente già pubblicato dal Notaio,  siano indicati quali eredi del defunto. 

La rinuncia all’eredità, sia che essa abbia fonte dalla Legge o fonte testamentaria, non muta né la forma della rinuncia stessa né i termini entro cui essa deve essere effettuata. 

Per conoscere se si è chiamati all’eredità è sufficiente recarsi presso il proprio Notaio di fiducia con copia del testamento, se esistente.

 

Dove si rinuncia all’eredità?

La competenza a ricevere la dichiarazione di rinuncia spetta, in modo concorrente, ai Notai e al cancelliere del Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultima residenza del defunto). 

Qualora ci si rivolga a un Notaio, invece, occorre considerare che qualunque Notaio, su tutto il territorio nazionale, può ricevere la dichiarazione di rinuncia, anche con riferimento a eredità relitte da defunti altrove rispetto la propria residenza notarile.

A chi spetta l’eredità rinunciata?

L’eredità di chi rinuncia si devolve, a favore dei suoi figli o nipoti, se vi sono i presupposti per la rappresentazione, oppure si accresce agli altri eredi accettanti o ancora in assenza di tali soggetti si devolve al parente del defunto più prossimo.

 

Entro quale termine bisogna rinunciare all’eredità?

I termini per la rinuncia di eredità variano a seconda se il chiamato è o meno nel possesso dei beni ereditari. Infatti, se si è in possesso di beni ereditari il termine decadenziale è pari a tre mesi dal decesso del defunto ai sensi dell’art. 458 codice civile, decorsi i quali il chiamato è considerato erede puro e semplice, mentre se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, avrà tempo 10 anni per rinunciare all’eredità, periodo pari al termine di prescrizione previsto dalla Legge.

 

Quali documenti servono per procedere con la rinuncia di eredità?

Per poter procedere è necessario fornire allo studio notarile il certificato di morte in carta semplice del defunto, la copia dei documenti di identità e codice fiscale del rinunciante/i e del defunto, corredato quest’ultimo dalla certificazione inerente la residenza. Sarà poi necessario fornire un certificato di famiglia, rilasciato dall’ufficio di stato civile, ove il defunto era residente, dal quale si evinca il grado di parentela tra defunto e rinunciante.

 

La rinuncia può essere parziale o condizionata?

La rinuncia non può essere parziale e non possono essere apposti termini o condizioni. Va segnalato, però, che la rinuncia all’eredità non comporta automaticamente la rinuncia al legato eventualmente fatto al chiamato all’eredità rinunziante[1].

 

È possibile rinunciare all’eredità a titolo oneroso?

Sì, è possibile rinunciare all’eredità a titolo oneroso, ovvero, previo pagamento di una somma da parte del soggetto che beneficia degli effetti di tale rinuncia, ma essa stessa, comporterà accettazione, e, pertanto l’effetto rinunciativo implicherà implicitamente l’accettazione dell’eredità.

 Da tale accettazione consegue, quindi, che i creditori del rinunciante potranno soddisfarsi sul ricavato della vendita. L’atto notarile in questo caso sarà una vera e propria cessione a titolo oneroso, richiedendo quindi, a pena di nullità tutte le menzioni previste per gli atti notarili di trasferimento immobiliare.

 

Che formalità ci sono per rinunciare all’eredità?

La dichiarazione di voler rinunciare all’eredità va resa espressamente dall’interessato in modo espresso o davanti a un notaio (di qualsiasi regione italiana) ovvero davanti al Cancelliere del Tribunale; in quest’ultimo caso esiste un limite territoriale in quanto ci si può recare solo presso il Tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio. In ogni caso la rinuncia all’eredità deve essere inserita nel registro delle successioni, formalità che viene eseguita dal pubblico ufficiale che riceve l’atto.

Qualora la rinuncia non venga effettuata in tali forme, essa è affetta da nullità e, quindi, improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico, anche nei confronti dei terzi. Il presunto rinunciante, pertanto, è da intendersi ancora chiamato all’eredità, salvo che egli non abbia, medio tempore, compiuto un atto incompatibile con la volontà di rinunciare (come ad esempio vendere un bene rientrante nel compendio ereditario), circostanza che lo renderebbe erede puro e semplice. È comunque consigliabile, all’apertura della successione, verificate le sussistenze dell’asse ereditario, fissare un colloquio con il proprio Notaio di fiducia al fine di valutare tempistiche e modalità della rinuncia.

 

La rinuncia all’eredità è revocabile?

La rinuncia all’eredità può essere revocata purché non sia già stata accettata dai chiamati in subordine e non sia trascorso il termine decennale di prescrizione.

 

I creditori del rinunciante possono impugnare la rinuncia?

Entro 5 anni dalla rinuncia i creditori possono impugnare la rinuncia stessa se essa pregiudica le loro ragioni. In questo caso i creditori, previamente autorizzati dal Giudice, possono soddisfarsi sui beni ereditari fino al soddisfacimento dei loro crediti.

[1] Esempio: Tizio nel testamento nomina eredi universali i figli Tizietto e Tizietta e lascia (a titolo di legato) solo a Tizietto l’azienda di famiglia. In questo caso Tizietto può rinunciare all’eredità e “accettare” l’azienda di famiglia.

 

Che costo ha la rinuncia di eredità?

La rinuncia di eredità sconta un’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, un’imposta di bollo pari a 45 euro e una tassa d’archivio pari a 4,60 euro. Inoltre, il Notaio che provvederà all’inserimento della rinuncia all’interno del registro delle successione del Tribunale competente, sulla base del luogo ove era residente il defunto, provvederà a liquidare 48 euro a titolo di marche da bollo per detto inserimento e una marca da bollo di 3,87 euro, oltre le relative spese postali. L’onorario del Notaio varierà a seconda della tipologia di consulenza prestata al cliente.

 

Notaio Dott.Guido Brotto

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