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AVVOCATI SPECIALIZZATI IN CONDOMINIO E LOCAZIONI

"Molto interessante questa novità, quanto più si è specializzati in un settore della legge (visto anche il numero spropositato di leggi e una burocrazia che ci soffoca) quanto più le consulenze saranno veloci e precise.

Assoproprietari ,diciamo che su questo punto si era "messa avanti con i lavori", i suoi consulenti legali ,avvocati ovviamente, sono già specializzati di fatto in condominio e locazioni, fermo restando la loro preparazione generale"

 

Tonino Veronesi

Presidente Assoproprietari

 

 

L'avvocato che si occupa di condominio potrà vedersi ufficialmente riconosciuto il titolo di specialista in diritti reali, condominio e locazioni.

È arrivato, dopo una lunga attesa, il decreto del ministero della Giustizia, il n. 163 dell'1 ottobre 2020 che, apporta modifiche al decreto del 12 agosto 2015, n. 144 del medesimo dicastero, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

 

È ai nastri di partenza, dunque, la normativa che consentirà di fregiarsi del titolo.

 

Un iter lungo e travagliato che parte ben otto anni fa, da quando cioè la legge di riforma dell'ordinamento forense stabilì che con decreto ministeriale si sarebbe disciplinato il conferimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Come si accennava poc'anzi, la legge n. 247 del 2012, ossia la legge di riforma dell'ordinamento forense, all'art. 9 stabilisce che «è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1».

 

La gestazione del provvedimento è stata lunga ed è arrivata nell'agosto 2015, col decreto n. 144. Decreto di fatto mai applicato in quanto in seguito a dei ricorsi davanti alla giustizia amministrativa ne sono stati annullati articoli fondamentali.

Da qui il nuovo lavoro del CNF e del Ministero. Obiettivo: armonizzare al meglio le aree di specializzazioni, uno dei principali profili d'illegittimità del primo decreto, e emendare il testo medesimo dagli altri profili di illegittimità rilevati in sede amministrativa (es. l'illecito disciplinare per l'uso del titolo di specialista.

 

Con le modifiche apportate dal decreto n. 163, a far data dalla sua entrata in vigore, cioè il 278 dicembre 2020, la specializzazione sarà realtà.

Innanzitutto le aree di specializzazione saranno 13.

 

Tre macro aree, quelle per così dire classiche, cioè civile, penale ed amministrativo saranno suddivise in indirizzi.

 

Nell'ambito del diritto civile il secondo indirizzo citato dall'art. 3 del d.m. n. 144/2015 così come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 163/2020 è quello afferente a diritti reali, condominio e locazioni.

 

Due le possibilità per ottenere il titolo:

 

- frequenza e superamento di un corso di specializzazione;

- comprovata esperienza nel o negli indirizzi.

 

Il decreto n. 144/2015 così come modificato dal d.m. n. 163/2020 si occupa di individuare le caratteristiche dei corsi di specializzazione (es. soggetti autorizzati all'organizzazione, durata, programmi formativi, ecc.) nonché della comprovata esperienza (es. iscrizione all'albo da minimo 8 anni e negli ultimi 5 almeno 10 affari trattati afferenti all'indirizzo di specializzazione richiesto).

 

 Il titolo di specialista, che può essere inserito negli elenchi pubblici tenuti dagli ordini certifica, se così si può dire, che quel professionista è specializzato nel settore ed indirizzo indicato.

L'abrogazione della norma che sanziona l'uso del titolo di specialista - prevista dallo stesso decreto n. 163/2020 in ragione di specifico provvedimento con cui fu dichiarata illegittima (Sentenza 28 novembre 2017, n. 5575 del Consiglio di Stato) - fa sì che il valore aggiunto di quello utilizzato in seguito al percorso formativo ovvero al riconoscimento della comprovata esperienza sia dato dalla certificazione degli apparati pubblici o para-statali*

 

Come sempre, poi, sarà il mercato a selezionare il miglior professionista del settore: la normativa così concepita vorrebbe quindi rappresentare un ausilio (se valido lo dirà il tempo) nella scelta.

 

 Da Condominio web.

 

   

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