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CORONAVIRUS: L'OBBLIGATORIETÀ DEL PAGAMENTO DEL CANONE

LA LOCAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: L'OBBLIGATORIETÀ DEL PAGAMENTO DEL CANONE 

A seguito dell'emergenza coronavirus, le disposizioni concernenti la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione sono vigenti anche nelle locazioni ad uso abitativo? 
 
Preliminarmente, alla luce dell'attuale scenario di emergenza nazionale, occorre effettuare alcune precisazioni. Ebbene, diversamente da quanto esposto dall'utente, non esistono disposizioni che hanno imposto la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.
In particolare, sappiamo che il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto:
-   (art. 65, d.l. n. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, l'Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all'art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d'imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d'imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell'attività di impresa in questo periodo.
-  (art. 91, d.l. n. 18/2020), una norma (comma 6-bis) in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" (anche in questo caso, la ratio del norma è orientata alla valutazione – successiva – dell'eventuale inadempimento del debitore).
Alla luce di quanto innanzi esposto, interpretando le citate disposizioni, il conduttore di una attività commerciale non è autorizzato a sospendere il canone di locazione; salvo poi, in ambito contrattuale, valutare le conseguenze dell'inadempimento/ritardo del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.
Ed ancora, tra le altre norme, vi è la previsione dell'art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020 in base al quale “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”. Quest'ultima disposizione ha una portata assai ampia ed è destinata a trovare applicazione relativamente all'esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile, non solo abitativo ma anche non abitativo.
In conclusione, ad oggi, le attuali norme non prevedono alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo (le pigioni risultano pertanto dovute ed esigibili dal locatore). Pertanto, in mancanza di provvedimenti normativi in materia, gli inquilini e proprietari possono solo accordarsi per una riduzione del canone di locazione in questo periodo di difficoltà.

Fonte Condominio e locazione 08 Aprile 2020 Maurizio Tarantino 
 

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