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LA DONAZIONE...NON COSÌ SEMPLICE

Un argomento di cui si sente parlare spesso,in particolare all'interno delle famiglie che ritengono opportuno un regalo ad un parente,magari ad un figlio rispetto ad un altro.

Ringraziamo molto la Dott.ssa ELISA GENTILUCCI Notaio in Sala Bolognese,che ha scritto sull'argomento donazione l'articolo sotto riportato.

È appunto un argomento molto complesso per il quale consigliamo sentitamente chi volesse decidere per una donazione di rivolgersi ad un Notaio,che sia la scrivente od altro.

Tonino Veronesi

Presidente Assoproprietari

 

 

 

Molto spesso, nella mia esperienza quotidiana, entrano in studio padri e madri intenzionati a donare un immobile al proprio figlio.

Ma pochi sanno che, purtroppo, dietro a ciò che sembra un'operazione semplice e, talvolta, inevitabile, si celano problematiche importanti che vanno affrontate prima della sottoscrizione dell'atto al fine di evitare spiacevoli conseguenze future.

Come noto, la donazione, ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, è il contratto con cui un soggetto (il donante), per spirito di liberalità, arricchisce un altro (il donatario), disponendo a favore di questo di un suo bene e/o diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.

In altre, e più semplici, parole, è il contratto con cui, nell'agire quotidiano, una persona "regala" un proprio bene o diritto ad un'altra persona.

La donazione, infatti, non richiede scambio di denaro ed è spesso utilizzata nelle operazioni tra familiari o parenti in cui non vi è alcuna necessità di guadagno nè di lucro tra il donante e il donatario.

E ciò non solo perchè tra familiari spesso è - come mi dicono i clienti - "una cosa naturale" ma anche perchè nel nostro ordinamento, dal punto di vista fiscale, la donazione ha un'imposizione "di favore" prevedendo, in relazione al grado di parentela che intercorre tra donante e donatario, una serie di franchigie che la rendono, in talune situazioni (quasi tutte nel caso di donazione tra coniugi o parenti in linea retta), esente dall'imposta di donazione.

Ho prima accennato ad alcune problematiche: analizziamole di seguito.

Anzitutto occorre distinguere tra alcune problematiche che io definisco "intra familiari" da altre che io chiamo "extra familiari".

 

Con riferimento al primo profilo, infatti, va in primo luogo sottolineato che la donazione è considerata dal legislatore come un "anticipo di successione" del donante: di conseguenza, vi sono alcune norme che tutelano coloro che in vita del donante nulla hanno ricevuto.

Cercando di semplificare una delle materie più complesse del nostro ordinamento (cioè quella successoria cui la donazione come detto si riconduce), va, in secondo luogo, ricordato che il legislatore italiano, nella redazione del Libro II del Codice Civile, ha ritenuto necessario tutelare la famiglia "nucleare" prevedendo la figura dei legittimari, ovvero soggetti che, per il loro stretto legame con il defunto (coniuge, figlio/i e ascendenti) hanno un diritto imprescindibile di ereditare una determinata quota (che varia caso per caso in relazione alla "composizione" della famiglia del de cuius al momento del decesso) del patrimonio caduto in successione.

Avanzando da tali premesse (la donazione è un'anticipata successione e sussiste la categoria dei legittimari), è più facile comprendere tutte quelle norme che tutelano i legittimari dalle donazioni eseguite in vita.

In particolare e veniamo alle problematiche "intra familiari" è previsto l'obbligo dei donatari legittimari di imputare alla propria quota di legittima quanto hanno ricevuto in vita dal donante defunto (salvo espressa dispensa del donante stesso) nonchè l'obbligo di collazione ovverosia l'obbligo del donatario di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto per donazione (salvo espressa dispensa del donante stesso).

A ciò va aggiunta anche la disposizione (che poi incide e vedremo in che misura anche nei rapporti "extra familiari") dell'art. 563 del Codice Civile, che prevede la possibilità, per il legittimario leso nella sua quota di legittima, una volta emessa la sentenza che dichiara tale lesione, di ottenere la "riduzione" delle donazioni anche mediante la restituzione del bene: e ciò nei venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo il diritto (ulteriore) dei legittimari di opposizione alla donazione al fine di sospendere tale termine.

In altre parole, quindi, nei rapporti "intra familiari" è necessario tenere bene in considerazione  - avvalendosi anche della consulenza di un professionista - la composizione della famiglia al fine di evitare  liti e contestazioni successive al decesso del donante, di fatto vanificando lo spirito di liberalità che ha mosso il disponente alla donazione stessa.

Ma non dimentichiamo le problematiche "extra familiari" che, come accennato, si collegano alla norma, già citata, che prevede che il legittimario leso della propria quota possa "aggredire" anche le donazioni (che, come ricordato, sono anticipazioni di successione).

In particolare, ciò che rileva in questo caso, è la prescrizione dell'art. 563 del Codice Civile che, come sopra accennato, prevede che, una volta pronunciata la riduzione contro il donatario, il legittimario leso - previa escussione del patrimonio del donatario medesimo e purchè non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione - possa agire anche nei confronti dei terzi soggetti ai quali il donatario abbia, nel frattempo, alienato quanto ricevuto per donazione.

E notevoli sono le ripercussioni che tale norma ha sulla circolazione del bene avente la c.d. "provenienza donativa": cerco di rendere il tutto più chiaro con un semplice, quanto frequentissimo, esempio.

Papà Tizio dona al giovane figlio Tizietto un immobile che, dopo 5/6 anni deve essere rivenduto perchè, ad esempio, Tizietto si è sposato e aspetta un bambino.

Caio, l'acquirente di Tizietto, come ormai è prassi, per pagare il prezzo dell'immobile, deve contrarre un mutuo con la Banca Alfa Spa la quale vuole essere garantita con ipoteca sull'immobile ed esige di essere l'unica creditrice del proprio debitore Caio.

Ma l'immobile è stato donato da Tizio a Tizietto e, secondo l'art. 563 del Codice Civile sopra richiamato, se non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, l'oggetto della donazione è anche se solo in via del tutto ipotetica potenziale oggetto "di rivendica" da parte dei legittimari di Tizio (e, attenzione, anche se "scoperti" dopo il decesso di Tizio).

Di conseguenza, la Banca Alfa Spa, potrebbe non concedere il mutuo a Caio, ritendosi esposta al rischio di dover "soccombere" di fronte ad un legittimario di Tizio che pretende (e vittoriosamente potrà ottenere) la restituzione dell'immobile.

 

 

  Notaio Elisa Gentilucci

 

 

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