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PIÙ MEDIATORI NELLA VENDITA
La Cassazione tempo addietro ha deciso sulla pretesa sussistenza del diritto alla provvigione da parte di due distinti agenti immobiliari , uno subentra all’altro e la sua attività professionale aveva consentito ad un cliente di acquistare un immobile.
La Corte prendendo spunto dall’art. 1758 c.c. (se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di questi ha diritto ad una quota della provvigione) ha precisato che il diritto di entrambi sorge quando i mediatori cooperino alla conclusione dell’affare stesso avvalendosi l’uno dell’attività dell’altro a far sì che la vendita si concluda.
L’attivita'del primo mediatore darà diritto alla provvigione se sia stata effettivamente influente sulla conclusione della compravendita
Se invece dopo una prima fase di trattative avviate e condotte senza risultato dal primo mediatore, si arrivi alla conclusione della vendita per le nuove iniziative , non riconducibili con le precedenti .
Si può così escludere l’effettiva attività dell’originario intermediario e questi non avra' il diritto al compenso.
Infine per quanto concerne il criterio di ripartizione della proviggione, la Corte ha valutato che non si tratti di un credito solidale, per cui ciascun mediatore può pretendere soltanto la propria quota che sarà quantificata sulla base all’entità ed all’importanza dell’opera prestata.
Ove questa quantificazione non sia possibile, la ripartizione sarà in parti uguali.
Presidente Assoproprietari
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