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SANATORIA EDILIZIA

La falsa attestazione sui requisiti per ottenere la speciale sanatoria edilizia è equiparata ad inesistenza del titolo abilitativo, rendendo nullo l’atto di compravendita, questo è in sintesi uno dei punti interessante dell’ordinanza di Cassazione civile n. 7972/2026. Siamo nell’ambito della commerciabilità provvisoria degli immobili (ammessa dalla L. 47/85 e integrata dalla L. 662/96), ossia il regime di circolazione ancora ammesso dalla normativa per le istanze di condono edilizio ancora pendenti e presentate a suo tempo.
La fattispecie aveva per oggetto una compravendita con atto notarile di un appartamento situato all’ultimo piano, nel quale il venditore (una società) aveva dichiarato l’avvenuto deposito di domanda di condono ai sensi della L. 326/2003 (terzo condono), unitamente al versamento dei relativi bollettini di oblazione e che l’opera oggetto di regolarizzazione fosse stata ultimata entro il relativo termine di legge (ossia il 31 marzo 2003). Invece, è emerso che la sanatoria era inammissibile e non rilasciabile a causa dell’ultimazione tardiva dei lavori avvenuta oltre il predetto termine del 31-03-2003
Presidente Assoproprietari

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