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ANIMALI IN CONDOMINIO
I limiti delle clausole sugli animali nei contratti di locazione.
Molte sono le controversie che nascono nei condomini causate dalla presenza di animali domestici nel condominio.
Una recente sentenza della Corte d’appello di Napoli, la numero 1254/2025, riportata da «il Sole 24 ore», getta nuova luce su un argomento che tocca molti inquilini e proprietari.
Fino a che punto un contratto di affitto può impedire di tenere animali? E quando i disturbi causati da un quattrozampe giustificano la fine di un rapporto locativo?
La pronuncia della Corte offre risposte chiare.
Al centro del caso c’è una clausola contrattuale che vietava all’inquilino di ospitare animali in casa.
La Corte partenopea ha stabilito che un simile divieto è perfettamente valido e non può essere considerato vessatorio.
Secondo i giudici, questa restrizione non rientra tra quelle elencate dall’articolo 1341, comma 2, del Codice civile, che definisce le clausole considerate vessative.
Inoltre, non contrasta con l’articolo 1138 del Codice civile, il quale impedisce ai regolamenti condominiali – ma non ai contratti di locazione – di proibire la presenza di animali da compagnia.
A supporto di questa tesi, i giudici richiamano l’articolo 1322 del Codice civile, che garantisce piena libertà contrattuale, e una sentenza della Cassazione
(la 3705/2011), che legittima i divieti sugli animali nei regolamenti contrattuali approvati all’unanimità dai condomini.
In altre parole, chi firma un contratto di affitto con una clausola anti-animali è tenuto a rispettarla, senza poter invocare diritti generali a proprio favore.
I comportamenti dell’inquilino e i limiti della tolleranza.
Tuttavia, la vicenda si complica quando si passa a valutare il comportamento dell’inquilino accusato di aver violato il contratto.
Il suo cane, infatti, avrebbe causato non pochi problemi.
In questi casi il giudice valuterà il caso ed eventualmente si avvara di specialisti nelle materie che riguardano l'acustica.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari
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