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ARRIVANO I NUOVI VOUCHER IN CONDOMINIO

Condominio - dipendenti Anche i condomìni, seppure con alcune limitazioni, possono accedere, previa registrazione sulla piattaforma Inps, al Contratto di prestazione occasionale (PrestO) previsto dalla legge 96/2017. Nei giorni scorsi l’Inps ha, infatti, pubblicato la circolare n. 107, dove sono chiarite le modalità di utilizzo di quelli che in molti hanno già ribattezzato “nuovi voucher”. Una buona notizia per gli amministratori, che erano insorti dopo l’abolizione dei buoni lavoro. Questa nuova tipologia di contratto è riservata ai condomìni che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Prestatore e utilizzatore, inoltre, devono attenersi ad alcuni limiti economici. In particolare, ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può incassare più di 5.000 euro netti all’anno (esclusi contributi, premi e commissioni); ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare più di 5.000 euro netti all’anno incassati dai prestatori (esclusi contributi, premi e commissioni); ogni prestatore non può incassare più di 2.500 euro netti all’anno erogati dallo stesso utilizzatore (esclusi contributi, premi e commissioni).
Inoltre, per i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, disoccupati, giovani fino ai 25 anni (regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università) e percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo.
In sostanza, i nuovi contratti serviranno per tutta una serie di piccole mansioni saltuarie, come la potatura dei rami nel giardino condominiale o la pulizia della piscina comune. È inoltre precisato che i mezzi per svolgere tali mansioni devono essere di proprietà del prestatore. Da parte sua l’utilizzatore, non deve aver avuto, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso lavoratore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione ivs alla gestione separata Inps, nella misura del 33% e premio assicurativo nail, nella misura del 3,5%. Inoltre, in relazione al compenso minimo orario di 9 euro netti, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (Inps ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti) e 0,32 euro (Inail).
E ancora, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, vale a dire 36 euro, e ciò vale anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, ma non potrà mai essere inferiore alla paga oraria di 9 euro. Infine - chiarisce la norma - i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Fonte: Confappi

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