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CHI PAGA LA SPESA DI USURA DEL SELCIATO DEL CORTILE CONDOMINIALE?

La sentenza trib. Roma  2 gennaio 2015 n.1 chiarisce che se i locali sotterranei sono di proprietà esclusiva di un singolo condòmino,  per la ripartizione si ricorre non all’art. 1126 del C.C.  ma  al 1125 che prevede l’accollo per intero delle spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificata come “pavimento del piano superiore”  a chi utilizza in via esclusiva il pavimento citato.

L’ art.1125 del Codice Civile dice  che le spese relative alla manutenzione delle strutture finalizzate a separare due piani sovrastanti e appartenenti a diversi condomini, gravano equamente sui proprietari dei due piani. Per quanto concerne invece  le spese del pavimento, queste sono a totale carico del proprietario del piano superiore mentre gravano totalmente sul proprietario del piano inferiore le spese relative all’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Quindi le spese di usura del selciato che funge da soffitto per i locali sotterraneo ma anche da  pavimento del cortile per il condominio  sono da addebitarsi a chi utilizza  il selciato escludendo il proprietari del sotterraneo se non utilizza il selciato stesso.

Assoproprietari  Bologna è a disposizione per chiarimenti su questioni condominiali.

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