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CONDOMINI «MINIMI» SENZA OBBLIGO DI CODICE FISCALE PER LE AGEVOLAZIONI

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2 marzo 2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni precedentemente fornite.
E’ stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d’acconto all’atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto .
La fattispecie riguarda quindi i condomini “minimi” per i quali non vi è l’obbligo di nominare un amministratore. Ricordiamo che l’obbligo di nominare un amministratore scatta quando i condomini sono superiori a otto .
La circolare dell’Agenzia Entrate specifica che in assenza del codice fiscale del condominio i contribuenti che hanno eseguito gli interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. In altre parole, nel caso in cui l’impresa che esegue i lavori emetta un’unica fattura intestandola al condominio, se il pagamento mediante bonifico agevolato viene eseguito interamente da un condòmino soltanto (signor Rossi) che funge da amministratore, gli altri condomini devono indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha eseguito i pagamenti in nome e per conto di tutti gli altri proprietari (signor Rossi) .
La ripartizione dovrebbe avvenire poi, in assenza di tabella millesimale, sulla base dell’accordo di ripartizione delle spese tra comproprietari, che rispecchi le quote di proprietà.
Inoltre in presenza di pochi condòmini, si ritiene possibile (anche se non confermato dall’Amministrazione finanziaria) richiedere al fornitore di emettere fatture distinte per ogni condòmino (recanti il codice fiscale del condòmino stesso) che verranno pagate mediante distinti bonifici agevolati. In quest’ultimo caso, nella dichiarazione dei redditi ciascun condòmino indicherà il proprio codice fiscale.
In relazione alla documentazione da conservare il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Fonte: Eutekne.it

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