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CONDOMINIO IL SOTTOTETTO: DI CHI È LA PROPRIETÀ?
Di chi è il sottotetto in un condominio? La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2571/2015) ha precisato che se il sottotetto costituisce un volume tecnico può essere considerato come pertinenza dell’appartamento sottostante, e quindi appartiene all’inquilino dell’ultimo piano del condominio e non al condominio, in generale. E’ consigliabile in tutti i casi verificare la proprietà nel regolamento condominiale o nell’atto di compravendita dell’immobile posto in un condominio. Può essere che in essi vi sia scritto esplicitamente che il sottotetto è una parte comune ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile e come tale è fruibile da tutti i condomini che possono così adibirlo a zona lavanderia o locale caldaia ad esempio. Può anche verificarsi il caso in cui un condòmino voglia acquistare per sé il sottotetto che è di proprietà del condomino. In tal caso occorre una delibera assembleare con il consenso di tutti e sempre se nel sottotetto non si trovano serbatoi per l’acqua o l’impianto di riscaldamento dell’intero edificio.
Assoproprietari Bologna è a disposizione con i propri esperti per le delucidazioni necessarie.
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