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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: È POSSIBILE LA DEROGA

Condominio - riscaldamento In molti condomini, proprio in questi mesi, sono in corso i lavori per adeguare il sistema di riscaldamento alle disposizioni del Dlgs 102/2014, che attua la normativa europea e impone - laddove gli impianti di riscaldamento e/o di raffrescamento siano centralizzati - la termoregolazione e la contabilizzazione obbligatoria dei consumi. A metà dell’opera, dal Governo è arrivata una mini-rivoluzione: è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi il decreto con cui, lo scorso 14 luglio, il Consiglio dei ministri ha modificato la norma (per evitare una procedura di infrazione comunitaria).

Ecco le principali novità introdotte. Innanzitutto, viene confermato il ruolo determinante della contabilizzazione; la scadenza del 31 dicembre 2016 quale data per porre in essere l’adempimento; la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.

La modifica più importante riguarda la possibilità di derogare alla norma Uni 10200, quella che in sostanza obbliga a tarare tutti i consumi involontari (i vecchi “costi fissi” o di dispersione) su quelli volontari e contabilizzati e che è attualmente in fase di revisione (arriverà in porto, con ogni probabilità, per la fine dell’anno). Per risolvere una serie di problemi applicativi, il decreto correttivo prevede la possibilità di suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, nel caso in cui sussistano differenze di fabbisogno termico fra le diverse unità. Gli importi rimanenti saranno, invece, ripartiti secondo i vecchi criteri, cioè i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili oppure secondo le potenze installate. Per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi in questione resta, inoltre, salva la possibilità che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi.
Altro concetto che viene precisato dal Decreto, è che la termoregolazione e contabilizzazione sono obbligatorie laddove effettivamente servono. Ovvero: oltre ai casi di «impossibilità tecnica» di installazione del sistema, viene introdotto anche il caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali». Condizioni che devono essere, comunque, illustrate in una specifica relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Per ciò che riguarda, invece, l’operatività, il Decreto definisce meglio l’esigenza di trasparenza, non solo in fase di ripartizione, ma anche di fornitura. Se il condominio è servito da una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento o da impianto centralizzato condominiale, tocca alle imprese distributrici (esercenti l’attività di misura) installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio. Oltre a questo, occorrerà poi contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari (in caso di supercondominio, l’intero palazzo). In particolare, se l’edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale ( anche definito “a zona”) bisognerà installare un sotto-contatore per ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale sarà possibile installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari. A pagare la sanzione per non aver installato i contabilizzatori sarà direttamente ogni singolo condòmino, nella misura da 500 a 2500 euro per ogni appartamento.
Assoproprietari Bologna con i suoi consulenti è a disposizione per consulenze sull’argomento

Fonte Confappi (Confederazione piccola proprietà Immobiliare)

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