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DANNI DA INFILTRAZIONI

La responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da logge e balconi impone, in primo luogo, di individuare con precisione chi sia il custode del manufatto e, in secondo luogo, di verificare se la struttura svolga una funzione di mera estensione/affaccio dell'unità immobiliare oppure anche una funzione di copertura e protezione dell'edificio o di una sua parte.
In questa prospettiva, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. non dipende da una valutazione di colpa, ma dall'accertamento del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, salva la prova del caso fortuito.
Con la sentenza n.838 del 6 febbraio 2026, resa dal Tribunale ordinario di Bari, è stato ribadito che, quando la loggia/balcone da cui origina l'infiltrazione svolge essenzialmente funzione di affaccio e proiezione esterna e non funzione di copertura di una pluralità di unità immobiliari, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sul proprietario dell'unità sovrastante, restando esclusa ogni imputazione al condomini.

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