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DELIBERE CONDOMINIALI: IMPUGNAZIONE TRA MERITO E LEGITTIMITÀ

Nel caso in cui uno o più condomini impugnino una delibera assembleare dinanzi al giudice, questi deve limitarsi a riscontrarne soltanto la legittimità e non il merito. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 435, che affronta lo spinoso argomento dell'eccesso di potere dell'assemblea condominiale e dell'operato del sindacato di legittimità del giudice. La vicenda riguarda tre delibere approvate dall'assemblea di condominio e viziate, secondo alcuni condomini, da "eccesso di potere". Il giudice di primo grado, chiamato a esprimersi sulle delibere impugnate, afferma che "...il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere. Anche in tale evenienza, il giudice non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass. 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994; 731/1988)". E quindi, di conseguenza "...poiché rientra tra i poteri dell'assemblea quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cass. 7201/2016; Cass. 1234/2016; Cass. 821/2014), i deliberati in esame non sono sindacabili sotto il profilo della convenienza e della opportunità, come, invece, le domande di parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità". Analizzando la decisione del tribunale meneghino, non si può non tenere conto di alcune considerazioni. In primis, se è vero che la convenienza di una transazione non può essere oggetto di sindacato di merito, è altrettanto vero che il sindacato di legittimità consente comunque l’impugnazione. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui una transazione contenga un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile o dal regolamento di condominio. Oppure in caso di delibera assunta al di fuori delle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135 del Codice civile. Si pensi, infine ai conflitti di interessi tra condomini, dove l’autorità giudiziaria, oltre che della legittimità, si occupa anche del merito delle decisioni assembleari.

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