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IL SERVO SCALA SI INSTALLA ANCHE SENZA IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI

La Cassazione civile n. 3858 / 2016, stabilisce che il condomino disabile può installare l’impianto di servo-scala a sue spese, anche senza l'accordo degli altri condomini . E' quanto emerso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3858 /2016. La Corte infatti precisa che la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue un interesse generale alla accessibilità agli edifici, che va oltre i diritti e le esigenze del singolo disabile. In materia di barriere architettoniche, l’art. 2, comma 2, della Legge n. 13/1989 prevede una forma di autotutela che consente alla persona con handicap di superare il rifiuto del Condominio e di installare a sua spese i c.d. impianti provvisori, del tipo servo-scala o altre strutture mobili, o anche di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso. Quindi al fine dell’installazione del dispositivo antibarriera è indispensabile la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Con ciò , se l’installazione in autotutela è strettamente legata alla persona con handicap, non altrettanto può dirsi dell’uso del servo scala , che potrà servire anche altri soggetti che vivono nel medesimo condominio e con le stesse problematiche.

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