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NESSUN COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE PER L'ESIBIZIONE DOCUMENTI.

Questo è quanto si evince dalla pronuncia n. 4686/2018 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale viene affermato che la facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili, non deve costituire ragione di ulteriore compenso, così come non deve provocare un onere economico per il condominio. Ciò perché, tale attività è da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta la durata annuale dell'attività amministrativa. Difatti, lo stesso art. 1129, comma 2, c.c. prevede espressamente che l'amministratore debba comunicare il locale dove si trovino i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato possa prenderne gratuitamente visione corrispondendo solo le eventuali spese di copia. Per tale motivo, è sempre opportuno valutare ogni eventuale richiesta di compenso ulteriore da parte dell'amministratore per l'esibizione dei documenti riguardanti il Condominio.

Avv. Andrea Piro
Consulente Assoproprietari

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