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RIALZARE IL SOTTOTETTO È "NUOVA COSTRUZIONE"

Rialzare il sottotetto è “nuova costruzione” La Corte di Cassazione - sez. II, 05/12/2017, n. 29092 - ha ribadito, nel solco degli insegnamenti delle Sezioni Unite (si veda S.U. n. 21578, 19/10/2011), che, in materia di interventi edilizi, la semplice “ristrutturazione” consiste in un intervento che, comportando modificazioni esclusivamente interne dell’edificio, lascia inalterare le componenti essenziali dell’immobile quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la coper-tura. Nella ristrutturazione rientra anche la “ricostruzione”, quando l’edificio preesistente, con le suddette componenti, venga ricostruito senza alcuna variazione rispetto al progetto originale e, in particolare, senza aumenti della volumetria.
Nel caso in cui l’intervento determini un aumento della volume-tria si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”. Il rialzo del sottotetto, pertanto, determinando un aumento della volumetria complessiva dell’im-mobile, deve qualificarsi come nuova costruzione e sottostare alla relativa disciplina, anche in tema di distanze. Unica eccezione a tale regola si ha nel caso in cui l’intervento in esame sia risultato funzionale all’allocazione d’impianti tecnologici non altrimenti situabili.

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