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RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO

 

La vita condominiale permette di conoscere persone, di creare legami di vicinato alcune volte piacevoli, ma anche, viceversa, spiacevoli, se non di vero e proprio scontro. Uno dei motivi alla base di tali rapporti difficili è il rumore causato da un condomino che disturba i vicini in orari non opportuni oppure con un’intensità tale da dare fastidio. Pensiamo, ad esempio, ad una televisione accesa ad alto volume nel pieno della notte oppure ad una vecchia lavatrice azionata alle prime luci dell’alba.

Esistono diverse modalità attraverso cui affrontare questa situazione disagevole. Parlare con l’amministratore di condominio ove presente (tali figure hanno effettuato dei corsi specifici per poter svolgere il loro ruolo e gestire, tra le tante cose, anche dei difficili rapporti di vicinato); chiedere al vicino “molesto” di far cessare i rumori oppure di limitarne almeno l’intensità e la diffusione attraverso accorgimenti tecnici adeguati; poi, nei casi più estremi, si può essere costretti a dover ricorrere ad un giudice per porre fine a tale situazione.

Il vicino rumoroso nel condominio è da sempre uno dei principali motivi di litigio. La nozione di disturbo e rumore certo varia in base alla frequenza, intensità e momento della giornata in cui si reca fastidio. Una cosa è ben certa, il disturbatore condominiale è perseguibile penalmente (art. 659, comma 1 del codice penale) nel momento in cui il reato di “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone” sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone.

Definizione di rumore molesto e azioni espletabili

rumori per essere definiti “molesti” devono comportare un disturbo di una cerchia “indeterminata” di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità. Per valutare la tollerabilità del rumore molesto ci si riferisce a parametri sulla sensibilità media delle persone in un determinato ambiente; ai fini giurisprudenziali, è irrilevante l’eventuale assuefazione da parte di altre persone che non abbiano considerato molesti i rumori e non è ritenuto necessario il ricorrere ad una perizia fonometrica, purché il giudice – basandosi su altri elementi probatori – si sia convinto esplicitamente del superamento dei limiti tollerabili.

La durata del rumore non sempre ha rilevanza, poiché può essere ritenuto potenzialmente dannoso anche un rumore breve, forte e improvviso.

Comunque sia, generalmente esiste una cosiddetta soglia di tollerabilità, che si ha quando un livello medio di rumore di fondo oltrepassa i 3,5 decibel o, in altri casi e secondo giurisprudenza, lo schiamazzo proveniente da un locale o dalla casa dei vicini superi i 3 decibel nelle ore notturne ed i 5 decibel in quelle diurne. Un condominio può anche stabilire degli orari in cui è consentito fare del rumore (sempre comunque nei limiti della tollerabilità), solitamente tra le 8 e le 13 e poi dalle 16 alle 21. Al di fuori di tali orari, è possibile effettuare reclami.

Naturalmente, schiamazzi o rumori possono provenire da un appartamento vicino o da un locale in cui si svolge una qualche attività, anche di genere commerciale, oppure, in casi rari da immobili occupati abusivamente all’interno di un condominio. Questa differenza di “provenienza” e l’entità del frastuono emesso, come vedremo, possono influire sul tipo di azione che uno o più soggetti potrebbero intraprendere per far cessare il disturbo arrecato.

Infatti, un eventuale giudice, se interpellato per decidere il superamento o meno del limite di tollerabilità delle emissioni sonore, dovrà tener conto, tra le altre cose, della situazione ambientale (variabile da un luogo ad un altro), delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti. Una notevole differenza, ad esempio, vi è tra il rumore proveniente da uno strumento di lavoro di un vicino da quello derivante da un’attività commerciale (si pensi ai condotti d’areazione di un locale) o da un’attività fisica svolta da un gruppo di persone in un giardino limitrofo.

Il reato non si configura nel caso in cui i rumori arrechino disturbo solo agli occupanti di un appartamento nei quali i rumori sono percepiti mentre gli altri inquilini non li percepiscono. In questo caso si parla di “illecito civile” ed è fonte di risarcimento danni, ma non costituisce violazione penalmente sanzionabile.

Il reato di disturbo è punibile con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 €.

Quali le azioni concrete contro vicini rumorosi

Andiamo a chiarire meglio quali sono le azioni che uno o più persone possono avviare nel caso fossero vittime di rumori molesti. Una prima importante differenza è se questi coinvolgono soltanto un numero ristretto di persone (ad esempio, il vicino di pianerottolo o quello dell’appartamento confinante del piano inferiore o superiore) oppure una moltitudine di soggetti come un condominio o addirittura l’intero vicinato.

Un aiuto importante in tali situazioni proviene dalla normativa vigente ed in particolare dall’articolo 844 del Codice Civile (in cui è affermato, in sintesi, che ogni cittadino deve evitare che da una sua proprietà o terreno si emanino rumori, fumi o altri tipi di emissioni oltre una normale soglia di tollerabilità) e dal già citato articolo 659 Comma 1 del Codice Penale, che condanna un soggetto che disturbi il riposo altrui o eventuali occupazioni o attività all’interno di un condominio.

Una prima procedura espletabile da una o più presunte vittime di rumori è un esposto, cioè una semplice segnalazione alle autorità attraverso cui un soggetto segnala un sospetto di reato. Tale azione non è una querela o una denuncia, ma solo un invito alle autorità ad effettuare controlli su una situazione. A seguito delle verifiche effettuate, si può giungere ad un nulla di fatto (non vi sono pertanto rumori molesti oltre la soglia di tolleranza) oppure all’effettiva presenza di emissioni sonore che superano tale limite.

In quest’ultimo caso, se coinvolgono solo una ristretta cerchia di persone (ad esempio i vicini di casa più prossimi) o un numero indeterminato di persone (si pensi ad un intero condominio o al vicinato) si può rientrare, rispettivamente, nell’illecito civile oppure in un vero e proprio reato penale.

In presenza di un illecito civile, un giudice può condannare il vicino per rumori molesti ed ordinare la cessazione immediata di questi (come vedremo successivamente, tale genere di molestia sonora può rientrare anche nella fattispecie più generale e grave di stalking). In alcuni casi, si potrebbe anche giungere al pagamento di un risarcimento danni ai vicini che fossero stati vittima di documentati stress psico-fisici, in base all’articolo 2043 del Codice Civile.

Se, invece, si dovesse configurare la presenza di un reato penale, si è punibili di arresto fino a 3 mesi oppure con un’ammenda di 309 Euro. Questa, poi, può variare tra i 103 ed i 516 Euro per coloro che esercitano una professione o un’attività rumorosa contro le disposizioni di legge o eventuali prescrizioni delle autorità.

Un caso particolare è quelli in cui i rumori molesti provengano da un immobile concesso in affitto. Di tali emissioni sonore fastidiose dovrà rispondere l’inquilino e non il proprietario dello stesso, tranne se quest’ultimo abbia partecipato attivamente a realizzare il fatto dannoso. Ad esempio, nell’ipotesi in cui il proprietario abbia concesso la locazione pur avendo conoscenza che l’inquilino vi avrebbe esercitato un’attività alquanto rumorosa (si pensi ad un’officina per la riparazione di veicoli).

Il condomino molesto come lo stalker?

Sebbene non sia previsto dalla legge né dalla riforma del condominio, una serie di sentenze e la pratica giurisprudenziale ha adottato contro i rumori eccessivi e molesti anche la normativa anti-stalking. La legge a difesa delle persone importunate da fidanzati/e, coniugi e compagni/e impetuosi è stata già impiegata in alcuni casi per allontanare inquilini molesti, chiassosi e rumorosi. Lo strumento è supportato dall’art. 612 del Codice Penale che può essere applicato in tutti quei contesti – non solo le relazioni di coppia – in cui si pone una situazione o attività in grado di «creare inquietudine in chi la subisce».

Tra le sentenze finora pronunciate relativamente a condomini molesti utilizzando la legge anti-stalking si ricorda un’ordinanza del GIP di Padova contro un uomo denunciato 8 volte per rumori nelle ore di riposo (radio a volume elevato, lanci di oggetti contro le pareti) e condannato a non avvicinarsi entro 500 metri dalla struttura condominiale. Anche a Rimini, un uomo è stato condannato al “divieto di comunicazione” coi vicini e restrizione di permanenza nelle aree comuni per aver recato disturbo nelle ore notturne con martellamenti sul pavimento, schiamazzi, suonate di campanello.

Una donna milanese è stata allontanata dall’appartamento di residenza per stalking e rumori molesti nonostante l’insonorizzazione delle pareti. Questo campione esemplificativo delle sentenze e ordinanze emesse contro inquilini molesti è indicativo degli strumenti legislativi a disposizione dei condomini per la tutela del proprio benessere psico-fisico e della quiete pubblica.

https://www.progedil90.it/blog/rumori-molesti-condominio/

Fonte: Di Giulia De Angelis PROGEDIL 90

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