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SPESE CONDOMINIALI
Le spese necessarie alla rimozione di elementi pericolanti come intonaci, cemento, frontalini e cornicioni, anche se riferite a strutture insistenti su parti di proprietà esclusiva, devono essere sostenute dal condominio, in quanto rientrano tra gli obblighi di conservazione delle parti comuni posti a carico dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c.
La Corte d'Appello di Salerno (sez. II civile), con sentenza n. 924 del 01/11/2025, ha confermato che la finalità degli interventi - la messa in sicurezza della facciata - giustifica l'imputazione delle relative spese all'intera compagine condominiale.
Presidente Assoproprietari
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