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TOLLERANZE PER ABUSI EDILIZI CON DIFFORMITA' ENTRO IL 2%

Lo conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8709/2022, con la quale ha accolto il ricorso di una curatela fallimentare di una società immobiliare, in riferimento all’ordine di demolizione impartito per opere abusive eseguite in difformità su un complesso edilizio sviluppato su tre corpi.

Un ordine di demolizione ingiunto sulla base di quelle che possono essere considerate come lievi difformità è illegittimo, per cui non è possibile applicare l’art. 31 del Testo Unico Edilizia.

In particolare, il Comune aveva rilevato delle altezze maggiori rispetto a quelle dichiarate nel permesso di costruire (+62 cm, +55 cm e +22 cm).
Secondo il ricorrente tali incrementi, effettuati per ottenere maggiore isolamento termico, avrebbero portato a variazioni inferiori al 2%, non sussistendo così alcuna difformità come previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la maggiore altezza degli edifici fosse maggiore del 5% e del 2,5 % confermando l’obbligo di applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Pensiamo che una difformità del 2% rispetto al progetto originario vedrebbe come eccessivo l'obbligo di demolizione, una sanzione economica adeguata ci sembra la pena giusta per questo tipo di difformità, solo il 2%.
Magari servirebbero interventi durissimi per costruzioni parzialmente o totalmente abusive.
Aggiungo anche a favore dei proprietari immobiliari che si ritrovano con immobili vetusti, magari ereditati senza sapere nulla di modifiche precedenti, che è/sarebbe utile una certa elasticità da parte di chi deve fare le necessarie verifiche per conto degli enti locali.
È facile immaginare che una abitazione risalente a 80 /100 anni fa nei paesini di montagna per esempio, difficilmente non avrà qualche modifica,lo riscontriamo molto spesso .
Sanzioni molto basse sono auspicabili per questi casi in particolare.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari

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