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DETRAZIONE PER BOX AUTO: QUANDO NON SI HA, CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L' Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sulla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali in caso di acquisto di un box auto pertinenza di un immobile.

Nella fattispecie, un utente ha acquistato da un’impresa costruttrice un box auto al piano terra di un fabbricato, che costituisce pertinenza dell’abitazione situata nel medesimo fabbricato. L’impresa ha prima acquistato l’intera proprietà del piano terra dello stesso stabile seguendo dei lavori di trasformazione, con il conseguente frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei locali da "civili abitazioni" a “box auto e cantine” al fine di rivenderli. L’impresa esecutrice ha negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto, in quanto non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Dpr n. 917/1986. L'utente ha chiesto all'Agenzia se ha diritto a fruire della detrazione ai fini Irpef in relazione alle spese sostenute per la realizzazione del box auto di pertinenza dell’appartamento di cui è proprietario. L'Agenzia ha dapprima chiarito come il decreto legge n. 83 del 2012 ha elevato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000.per le spese sostenute dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018 (legge n. 205 del 2017). "La detrazione - spiegano dalle Entrate - è riconosciuta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore". Il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”. Si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione. Pertanto - fermo restando che la riconducibilità di un determinato intervento edilizio nell’ambito della ristrutturazione edilizia, piuttosto che nell’ambito della nuova costruzione comporta valutazioni tecniche che esulano dalla competenza esercitabile in sede di risposta all’istanza di interpello - nella fattispecie prospettata, posto che il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile".

Confappi Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare

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