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IMMOBILI DI PROVENIENZA DONATIVA : MODIFICATA LA LEGGE
La riforma, che recepisce una proposta che il Consiglio Nazionale del Notariato portava avanti da oltre 10 anni.
La nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire – come succedeva in passato – anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene.
Non scompare però la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione.
Essi vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.
Finora il codice civile stabiliva che, in caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potessero chiedere la restituzione del bene e potessero farlo sia nei confronti del donatario che dei suoi aventi causa, entro i dieci anni successivi alla morte.
L’azione di restituzione che il codice civile prevedeva, dunque, non si limitava al rapporto tra eredi e donatario, ma poteva estendersi anche ai terzi che avessero successivamente acquistato il bene donato, entro un termine peraltro molto ampio.
Questo meccanismo nel tempo aveva generato un effetto di grande precarietà, alterando il mercato dei beni di provenienza donativa:
fino ad oggi chi comprava un immobile proveniente da donazione rischiava di vederselo sottrarre anni dopo, a seguito di una rivendicazione da parte degli eredi, oltre al fatto che il bene con provenienza donativa risultava difficilmente commerciabile e non appetibile per le banche come garanzia nei mutui.
Chi compra un immobile con provenienza donativa avrà maggiore sicurezza giuridica e non rischierà di vederselo sottrarre a distanza di anni. In secondo luogo, le banche potranno accettare senza problemi questi immobili come garanzia ipotecaria, rendendo meno complesso l’accesso al credito.
È previsto un periodo di transizione per le successioni già aperte .
La nuova normativa prevede una disciplina transitoria che mitiga la retroattività della legge, bilanciando l'innovazione con la tutela dei diritti acquisiti.
Per le donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della riforma, la situazione è gestita in modo specifico:
Apertura della successione dopo la riforma: se il donante è ancora in vita e la successione si aprirà dopo l'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà direttamente il nuovo testo normativo.
Questo significa che i terzi acquirenti saranno protetti dalla richiesta di restituzione del bene da parte dei legittimari.
Successione già aperta prima della riforma: per i casi in cui il donante sia già deceduto (successione già aperta) prima dell'entrata in vigore della legge, si mantiene la precedente disciplina. Tuttavia, i legittimari che intendono esercitare l'azione di riduzione o restituzione devono notificare e trascrivere l'atto di opposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge; altrimenti, si applicherà il nuovo regime anche a queste situazioni.
In sintesi, la riforma tende a garantire la maggiore sicurezza degli acquisti immobiliari nel tempo, spostando progressivamente il baricentro dalla tutela "reale" (restituzione del bene) a una tutela "economica" (compensazione in denaro) per i legittimari.
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