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APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E COMODATO D'USO
L’Attestato di Prestazione Energetica è necessario anche nell’ipotesi di immobile concesso in comodato d’uso gratuito
L’Attestato di Prestazione Energetica certifica le prestazioni energetiche di un edificio, redatto da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.) a seguito di sopralluogo. Si tratta di un documento fondamentale, obbligatorio per legge ogni volta che l’immobile debba essere trasferito a terzi, anche mediante locazione. In questo contesto si pone il seguente quesito: per il comodato gratuito l’APE è obbligatorio?
In pratica si tratta di comprendere se l’Attestato di Prestazione Energetica sia necessario non solo per le locazioni e le compravendite ma anche per la cessione temporanea e a titolo gratuito dell’immobile .
Cos’è il comodato gratuito?
Il comodato è il contratto con cui una parte concede a un’altra un proprio bene senza ricevere in cambio alcun corrispettivo (art. 1803 cod. civ.).
Il comodato è quindi un prestito dal quale il proprietario non ottiene alcun profitto.
È possibile tuttavia porre a carico del comodatario le spese strettamente collegate al godimento del bene, come ad esempio le bollette di luce e gas dell’abitazione.
Il comodato può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest’ultimo caso, il proprietario può ottenere la restituzione della cosa in qualsiasi momento (art. 1810 cod. civ.).
Quando ha ad oggetto un immobile, il comodato è del tutto simile alla locazione, con la differenza che il proprietario non ha diritto a ricevere il pagamento del canone periodico ma solo a essere esonerato dalle spese ordinarie del bene (bollette, piccola manutenzione, ecc.), le quali gravano sul comodatario.
È per questa ragione che, solitamente, si ricorre al comodato quando tra le parti ci sono rapporti di parentela o di amicizizia
Il contratto di comodato, se scritto, va registrato all’Agenzia delle Entrate entro venti giorni; il costo è di 200 euro.
Il contratto di comodato non scritto perché stipulato oralmente è ugualmente valido e non va registrato; se però è richiamato in un atto a sua volta soggetto a registrazione (una compravendita, ad esempio), occorre provvedere alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine di trenta giorni.
L’omessa registrazione del contratto non incide sulla validità dell’accordo ma espone le parti a una sanzione una sanzione pecuniaria dal 120% al 240% dell’imposta evasa.
Quindi nel caso di un contratto di comodato stipulato per iscritto la sanzione ammonterà da un minimo di 240 euro ad un massimo di 480 euro, più gli interessi.
L’Attestato di Prestazione Energetica non è obbligatorio quando l’immobile è concesso in comodato gratuito.
La legge (art. 6, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192) afferma infatti che «Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica».
Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato («La disciplina nazionale della certificazione energetica» – Guida operativa 2014), agli atti senza effetti traslativi non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare. Tali atti, tra i quali è inserito anche il comodato, non sono quindi soggetti all’obbligo di dotazione, di allegazione, di consegna o di informativa.
Ciò significa che il comodante non solo non deve consegnare al comodatario l’Attestato di Prestazione Energetica
ma non deve neanche farne menzione nel contratto né tantomeno allegarlo allo stesso.
Dunque, l’APE è obbligatorio per ogni tipo di locazione (transitoria, breve, ordinaria, ecc.) mentre non lo è per il comodato, a prescindere dalla sua durata.
Il comodante, quindi, non è tenuto ad assicurare al comodato l’esistenza dell’Attestato di Prestazione Energetica, né deve esibirlo o allegarlo al contratto .
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