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INDENNITA' DI AVVIAMENTO - LOCAZIONI COMMERCIALE

L'articolo 34 della Legge sull’equo canone indica al comma primo a quali contratti sia riconducibile l’indennità di avviamento.
L’indennità di avviamento è dovuta solo per i contratti di affitto di immobili ad uso diverso (commerciale o alberghiero).
Inoltre, l’indennità di avviamento è dovuta solo per quelle attività commerciali che includano un contatto diretto con i consumatori.
In buona sostanza è richiesto che il consumatore finale abbia contatti diretti e significativi con il conduttore o la sua impresa.
L’indennità di avviamento è dovuta solo per i contratti la cui cessazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una procedura fallimentare o concorsuale.
In tutti i casi in cui il conduttore decide (disdetta – recesso) o si rende responsabile (inadempimento contrattuale) della cessazione del contratto l’indennità non è dovuta.
In tutti gli altri casi (disdetta – recesso – inadempimento del locatore) l’indennità è invece dovuta.
L’indennità è pari a 18 mensilità per le locazioni commerciali, 21 mensilità per le locazioni alberghiere che raddoppiano nel caso in cui l’ immobile “venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attivita’ o di attivita’ incluse nella medesima tabella merceologica ,che siano affini a quella gia’ esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente”.
Il pagamento dell’indennità di avviamento è condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Pertanto se il Locatore ha, ad esempio, intimato disdetta per scadenza dei termini contrattuali ed il giudice ha convalidato lo sfratto per finita locazione ma l’indeñnità di avviamento non è stata pagata, allora l’Ufficiale Giudiziario, malgrado l’esistenza del titolo esecutivo, non può porre in esecuzione il provvedimento di rilascio dell’immobile stante l’assenza del pagamento dell’indennità di cui sopra.
Presidente Assoproprietari

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