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LOCAZIONE: DECESSO DEL CONDUTTORE, FAMILIARI SUBENTRANO

Qualora il deceduto abitasse nell'immobile locato con familiari, l'art. 6 della Legge n. 392/1978 sancisce che “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.

Questa norma tutela il nucleo familiare del conduttore che può continuare a vivere nell'immobile locato nel malaugurato caso in cui sia venuto a mancare la persona che aveva sottoscritto il contratto con il locatore.

E' immediata la successione nel contratto ,avviene nel momento in cui il conduttore viene a mancare.
Non e' poi necessario alcun ulteriore accordo contrattuale.
I familiari potranno vivere nell'immobile sino alla naturale scadenza del contratto.
Ove i familiari del defunto non intendessero più abitare in questo immobile,potranno dare la disdetta con tre mesi di preavviso.
Ho riportato quanto dice la legge nei termini generali,ci potrebbero essere casi particolari per cui è opportuno rivolgersi ad un professionista abilitato.

Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari

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