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LOCAZIONE E LAVORI EFFETTUATI DAL CONDUTTORE.

Locazione, con la sentenza 2134/20, la Ctr Lombardia ha chiarito in che modo si debbano regolare locatore e conduttore per quanto riguarda lavori effettuati da parte conduttrice.

Il Sole 24 Ore, che ha esaminato la sentenza, nel caso in cui locatore e conduttore "non escludano in modo categorico e aprioristico la possibilità per il locatore di trarre vantaggio dalle opere eseguite dal conduttore a cura e spese di quest'ultimo, si applica il principio della Cassazione in base al quale il canone va dal locatore comunque dichiarato nella sua interezza mentre il conduttore può dedurre i costi documentati a tal fine sostenuti". 

Quindi In caso di locazione e di lavori eseguiti dal conduttore, dunqueil locatore deve dichiarare il canone nella sua interezza e il conduttore può dedurre i costi sostenuti. Tutto questo a patto che locatore e conduttore non escludano la possibilità per il locatore di trarre vantaggio dalle opere eseguite dal conduttore.

Il caso parte da una contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate "in seguito ad un controllo sui redditi fondiari".

Secondo la contribuente l'avviso di accertamento era infondato dal momento che nel contratto di locazione "era stata specificata una riduzione del canone per circa due annualità e la non debenza dello stesso per i primi due mesi di locazione". Secondo l'Ufficio, però, si doveva fare riferimento al canone annuo pattuito atteso, in considerazione del fatto che la diminuzione del canone concordata per circa due annualità e la clausola di non debenza del canone per i primi due mesi di locazione avevano "un mero valore di pagamento alternativo poiché il conduttore si era impegnato ad effettuare dei lavori all'interno dell'immobile locato per un valore pari all'importo non corrisposto in denaro al locatore".

 Accolto dai giudici di primo grado il ricorso che hanno rilevato un vizio di motivazione dell'atto impugnato, considerando che non erano state indicate "le ragioni per cui la dichiarazione del contribuente fosse solo parzialmente accoglibile, né essendo stati esplicitati i calcoli con i quali l'Ufficio era giunto alla rideterminazione del reddito imponibile e della maggiore imposta". 

La Ctr ha riformato la sentenza, poiché "occorre verificare se le opere assolvano solo agli interessi del conduttore o si traducano comunque in un vantaggio  in favore del locatore". Nel caso in cui, il locatore tragga vantaggio dai lavori eseguiti dal conduttore, il locatore stesso deve dichiarare il canone nella sua interezza e il conduttore può dedurre i costi sostenuti e documentati.

Tonino Veronesi                                                                                                                               

Presidente Assopropriatari

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