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RISARCIMENTO DEL LOCATORE PER ILLEGITTIMA DISDETTA

La Corte di Cassazione  recita che :
Ai sensi della L. n. 431 del 1998, articolo 3, comma 3, se il locatore di un immobile ad uso abitativo ne riacquista la disponibilita' per illegittimo esercizio della facolta' di disdetta prevista dallo stesso articolo, deve risarcire il conduttore. In forza dei suoi commi terzo e quinto, e' necessario per realizzare la fattispecie risarcitoria che, prima della scadenza del termine normativamente previsto, "il locatore concretamente destini l'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta", non essendo sufficiente una manifestazione di intenzione in tal senso.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1424

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