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SFRATTO ALL’INQUILINO PER I COMPORTAMENTI MOLESTI CON I VICINI

La violazione della diligenza del buon padre di famiglia per la Suprema corte è motivo sufficiente

Tra le obbligazioni del conduttore, in un contratto di locazione, vi è all'articolo 1587 del Codice Civile quella di servirsi dell'immobile con la «diligenza del buon padre di famiglia». Per la Cassazione (sentenza 22860/2020) la violazione di questa norma e della relativa pattuizione contrattuale, espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio, può provocare la risoluzione del contratto d’affitto e lo sfratto dell’inquilino molesto.
Cosa si intende per questo tipo di diligenza? Che conseguenze ci sono per chi non la rispetta?
Nel caso in questione il proprietario di un immobile aveva ottenuto lo sfratto della propria conduttrice proprio sulla base della violazione dei doveri del buon conduttore e del contratto di locazione.
Il conflitto 
La conduttrice, infatti, aveva instaurato una relazione conflittuale con i vicini di casa, insultandone alcuni, imbrattando gli immobili di altri con la vernice e affiggendo cartelli con ingiurie all’interno del condominio.
Il proprietario aveva quindi considerato queste circostanze come violazioni del contratto di locazione, nella misura in cui la conduttrice non aveva rispettato la clausola che le vietava di «compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile» e per la violazione del precetto dell’articolo 1587 del Codice Civile.
Lo sfratto, nonostante l’opposizione dell’inquilino, veniva confermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello. La vicenda approdava quindi in Cassazione, che rigettava il ricorso proposto.
 

In Cassazione
Secondo la Suprema corte, infatti, la decisione d’Appello era corretta nella misura in cui riteneva che il comportamento del conduttore che molesti i vicini costituisca un abuso della cosa locata.
Il locatore, infatti, è in ultima analisi la persona che deve rispondere verso il condominio e gli altri proprietari per le intemperanze e molestie arrecate dal proprio conduttore allo stabile, in caso egli dimostri di tollerare le intemperanze del conduttore. Logicamente, quindi, il proprietario ha il diritto di sfrattare il condomino laddove egli ponga in essere condotte di molestia addirittura penalmente rilevanti come insulti, minacce e imbrattamenti di vernice.
Le vicende apparentemente private, di insulti tra conduttore e condomini, acquisiscono una rilevanza anche all’interno del rapporto contrattuale con il proprietario, dato che l’eventuale condotta del conduttore che molesti i vicini può costituire un inadempimento del contratto.

La clausola salva-quiete
Questa sentenza, quindi, pare decisamente importante dal punto di vista del rapporto tra locatore e conduttore (e anche della pace condominiale) in quanto consente al locatore di tutelarsi a priori, specificando, per esempio, nel contratto di locazione come le eventuali molestie e liti con il condominio possano costituire, ove provate, causa immediata di risoluzione del contratto e legittimare quindi lo sfratto dall’immobile.

di Edoardo Valentino Fonte Sole 24 Ore

https://www.ilsole24ore.com/art/sfratto-all-inquilino-i-comportamenti-molesti-i-vicini-ADJscFx?refresh_ce=1

 

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