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COSA SI INTENDE PER IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE

In questo interessante articolo l'Avv. Manso ci propone un caso piuttosto inusuale, la revoca della proposta da parte del proponente prima della conclusione dell’affare con tutti i crismi necessari,cioè accettazione e presa visione di questa.
E ciò nonostante il venditore reclama spese e danni.
Immaginiamo che per arrivare a questo punto siano avvenuti tra le parti fatti concludenti tali da ritenere chiuso il contratto anche senza i crismi sopra citati.
Pensiamo quindi che questa fattispecie non possa essere generalizzata ma valutata caso per caso per le mille difficoltà che singolarmente possano accadere e che inevitabilmente si potra' finire ad un giudizio del Tribunale .
Certo che la proposta, qualora sia irrevocabile con date certe, non consentirebbe al proponente di revocare impunemente.
Chiedo scusa di essermi dilungato nella presentazione dell'articolo dell'Avv.Manso, che considero veramente utile per chi opera con proposta d'acquisto e per questo lo ringrazio ancora.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari

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L'art. 1326 del codice civile prevede che il contratto si concluda nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione da parte della parte cui la proposta era rivolta.

Questo è il meccanismo che regola (in termini generali e fatte salve specifiche deroghe per particolari tipi di contratti) il perfezionamento di un vincolo contrattuale. Tale meccanismo si compone dunque di due momenti ben distinti: quello della proposta e quello dell'accettazione.

E se il proponente dovesse pentirsi e volesse "ritirare" la proposta? Non vi sarebbe problema alcuno, dal momento che la proposta può sempre essere revocata.

Tuttavia, non sine die. L'art. 1328 del codice civile prevede infatti la possibilità di revoca fin tanto che il contratto non sia concluso.

✑Attenzione. Se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di venire a conoscenza della revoca, seppur il contratto non produrrà alcun vincolo (in quanto non concluso), sorgerà l'obbligo per il proponente di indennizzare l'accettante per le spese e le perdite subite per l'iniziata esecuzione.

Proprio per non incorrere in un simile rischio, e per conferire maggiore serietà agli intenti cristallizzati nella proposta, è possibile qualificarla come "ferma" ed irrevocabile.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, se il proponente si è impegnato, per un determinato lasso temporale, a mantenere ferma la propria proposta, l'eventuale revoca non produrrà alcun effetto per il relativo periodo in cui la proposta è stata qualificata "ferma".

Analogamente agisce la cd. opzione, regolamentata dall'art. 1331 del codice civile: <<Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329>>.
Avv.Stefano Manso ..Cagliari.

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