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I CONFINI DELLA RESPONSABILITA' PENALE NELLE FALSE DICHIARAZIONI INNANZI AL NOTAIO ROGANTE.

È con piacere che pubblichiamo un articolo dell'Avv. Marco Sciascio inerente la responsabilità penale di chi rilascia dichiarazioni false in atto pubblico. 

Il caso che più ci interessa e deve interessare i Proprietari Immobiliari è il falso dichiarato al rogito notarile, che è ovviamente un atto pubblico come credo tutti i lettori sappiano.

Consigliamo quindi di non prendere alla leggera quello che si dichiara e sottoscrive davanti al Notaio, magari pensando chi mai lo andrà a leggere, meglio chiedere con precisione al Notaio stesso chiarimenti in caso di dubbi.

L'ultima parte dell'articolo ricorda che anche i tecnici che rilasciano dichiarazioni scritte inerenti all’immobile oggetto del Rogito rispondono penalmente nel caso di dichiarazioni false.

Come vedete non è cosa appunto di poco conto quanto riportato nell'articolo sottostante. 

È anche un preciso dovere della nostra Associazione informare i proprietari di case e immobili in genere di tutte le problematiche che possono verificarsi.

Ringraziamo molto l'Avvocato Sciascio per il prezioso contributo.

Tonino Veronesi 

Presidente Assoproprietari 

 

 

 

La natura della responsabilità penale, nell'ambito della false dichiarazioni al notaio rogante e delle conseguenze che ne derivano sia nei confronti del pubblico ufficiale sia verso i privati, è stato un argomento che, nel tempo, è diventato oggetto di differenti pronunce giurisprudenziali e ha suscitato non pochi interrogativi circa l'attribuzione della stessa in ambito penale.

 

Ciò premesso, va innanzitutto precisato che l'art. 483 c.p., “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, stabilisce che: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

La  norma ha l'obiettivo di garantire e salvaguardare la fede pubblica, intesa come interesse a tutelare la veridicità di quanto attestato dal privato, sul quale ricade il dovere di dire la verità dei fatti al momento della formazione dell'atto pubblico e precisamente risultano punibili esclusivamente le false dichiarazioni poste in essere esclusivamente nei confronti di un pubblico ufficiale.

Sotto un primo aspetto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mendace attestazione proferita dal privato in sede di stipula di un contratto di compravendita o altresì di qualsivoglia altro atto notarile innanzi al notaio può essere considerata come una condotta incriminata, ben integrando gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p.

 

Sul punto, è stato ribadito un principio di diritto, già espresso precedentemente, specificando che risulta esatto affermare che in capo al pubblico ufficiale rogante non sussiste alcun dovere di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal venditore, in particolare sulla conformità del bene, oggetto di compravendita, agli strumenti urbanistici e alle concessioni. (Cass Pen.Sez V, 30.11.2011 n. 11628).

In particolar modo, i giudici di legittimità avevano già chiarito in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. che, circa la veridicità delle dichiarazioni effettuate innanzi al notaio, unico a risponderne penalmente è il dichiarante in quanto sussiste in capo al pubblico ufficiale solamente l'obbligo di attestare la conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta dal privato e altresì attiene allo stesso il dovere di effettuare dei controlli preventivi negli appositi registri immobiliari, accertando per esempio che il venditore sia effettivamente il vero proprietario del bene oggetto dell'iter in atto.

 

Inoltre, risulta pacifico che il reato di falso ideologico, di cui si sta trattando, risulta altresì integrato dalla condotta posta in essere dalla parte di un contratto di compravendita immobiliare che, innanzial notaio, affermi falsamente la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla legge e autorizzate. (Cass. Pen. n. 16982 del 4 giugno 2020).

Per di più, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p., le mendaci dichiarazioni devono riguardare circostanze oggettive, non risultando punibili al contrario anche quelle dichiarazioni che attengono alla qualità o garanzie proprie del bene sostenute dal privato.

 

In conclusione, giova porre l'accento sull'aspetto ancor più specifico delle mendaci dichiarazioni poste in essere dal venditore innanzi al notaio che, al contrario di quanto fin ora illustrato, trovano la loro fonte dalla relazione tecnica integrata redatta e firmata dal professionista; precisamente, nel caso in cui il venditore abbia deciso di affidarsi a un geometra al fine di redigere la relazione tecnica integrata sull'immobile ovvero una certificazione urbanistica e catastale sull'agibilità dello stesso immobile.

 

A tal riguardo, nel caso in cui le affermazioni false del venditore, in sede notarile, trovassero la loro fonte nel lavoro svolto dal geometra - al quale la legge attribuisce il ruolo di soggetto esercente un servizio di pubblica necessità - avendo quest’ultimo messo nero su bianco per il tramite della relazione di cui in precedenza, risulterà pacifica l'attribuzione della responsabilità penale per falso ideologico al tecnico stesso. Difatti, le dichiarazioni poste in essere dal venditore, innanzi il notaio, trovano la loro primaria fonte sull'operato di un professionista, il quale ultimo ha il dovere di garantire la fede pubblica nello svolgimento delle proprie mansioni.

                                                                                                         

Avv. Marco Sciascio

           

                                                                                              

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