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BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DISABILI IN CONDOMINIO
Se in un condominio, uno dei condomìni è disabile ed ha problemi a muoversi, può chiedere e fare delle opere per l' abbattimento delle barriere architettoniche?
L’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio è consentito dalla legge 13/89 che stabilisce che la sola presenza di un disabile in condominio è sufficiente per far approvare in assemblea le delibere con maggioranze speciali o per far eseguire i lavori anche senza il consenso del condominio.
Sarà sufficiente in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. In seconda convocazione almeno 1/3 dei partecipanti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Se il condominio rifiuta di assumere la delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il disabile può installare a proprie spese le strutture, come il servo scala o strutture mobili e facilmente rimovibili. L’art. 2 dispone infatti che “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 comma 1 della legge 384/71 nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione, atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio in prima o in seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3 del Codice Civile.
Assoproprietari Bologna è a disposizione con i suoi consulenti per chiarimenti.
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