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IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE NELLA SANIFICAZIONE IN CONDOMINIO.

Il COVID E LA SANIFICAZIONE DEI CONDOMINI

Purtroppo questo nuovo virus, che ha arrecato gravissimi danni alle persone, sta portando con sé anche altri problemi, senza alcun dubbio di minor importanza, ma che hanno cominciato a creare tensioni tra i condomini.

La sanificazione è d'obbligo? Chi la decide? È un caso da mettere tra quelli gravi per cui decide l'amministratore dell'immobile?

Di seguito un documento dell'Avv. Andrea Piro, esperto di condominio e coordinatore del Centro Studi di Assoproprietari.

Assoproprietari pensa di fare cosa utile per le migliaia di famiglie che vivono in condominio nel dare un giudizio sul problema, adesso che quest’ultimo è alle prime avvisaglie (cosa che deduciamo dalle richieste pervenute nei nostri uffici).

Siamo comunque a disposizione per chiarimenti.

Tonino Veronesi

Presidente Assoproprietari Bologna

Bologna 19.5.2020

Il ruolo dell’Amministratore nella sanificazione in Condominio.

Nel periodo assai complesso in cui ci troviamo e con l’emergenza sanitaria non ancora del tutto conclusa, l’importanza della sanificazione degli ambienti condominiali risulta argomento quantomeno attuale e non procrastinabile.

 

Non v’è dubbio che la posizione dell’Amministratore in questo frangente è estremamente delicata, non solo per il ruolo di custode delle parti comuni ma anche per il rapporto di mandato intercorrente con i condomini che pone evidenti obblighi in capo al mandatario.

Ad ogni modo, l’operazione di sanificazione sembrerebbe, in prima battuta, una attività riferibile alla manutenzione straordinaria, poiché non evitabile con una mera pulizia ordinaria come svolta solitamente dall’impresa preposta.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che nei lavori di straordinaria amministrazione, il potere decisionale spetterebbe all'Amministratore, in luogo del consesso assembleare, solo per i casi c.d. urgenti.

Diversamente, nell’ipotesi di lavori posti in essere da terzi su disposizione diretta dell'Amministratore che non abbiano il tratto dell'urgenza, il conseguente rapporto obbligatorio non potrà essere riferibile al Condominio, trattandosi, invero, di atto del rappresentante al di fuori dalle sue attribuzioni.

Ciò detto, in caso di necessarie operazioni straordinarie rivolte alla sanificazione degli ambienti per contenere e/o evitare il contagio da coronavirus, attesa l’attuale difficoltà allo svolgimento delle assemblee, l’Amministratore, anche alla luce del disposto di cui all’art. 1135 co. 2 c.c., non dovrebbe sottrarsi dall’intervenire soprattutto in funzione della preminenza della salute dei condomini, a sua volta, giustificativa dell’urgenza.

In tal caso, ad avviso dello scrivente, lo stesso sarebbe comunque tenuto ad avvertire i condomini circa i termini dell'intervento, al fine di evitare e/o limitare l'accesso ai locali trattati, in quanto non potrebbe essere escluso l'uso di sostanze presumibilmente tossiche per l’uomo.

Ed inoltre, l'Amministratore potrebbe concordare, in via preventiva, con la ditta specializzata i prodotti da utilizzare per sanificare regolarmente tutti gli spazi dell'edificio, richiedendo puntuale specifica sugli importi dovuti per l’utilizzo di tali materiali o, nel caso in cui fosse incaricata la stessa impresa di pulizie condominiale, facendosi rappresentare l’eventuale incremento rispetto al loro compenso ordinario.

Nondimeno, proprio ai fini della sicurezza, potrebbe spettare sempre a quest’ultimo richiedere per quanto concerne le parti comuni, l’accesso tramite dispositivi di protezione unitamente al rispetto delle distanze minime.

Avv. Andrea Piro

Vice Presidente AIGA Sez. Bologna

Coordinatore Centro Studi Assoproprietari

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