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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA RIMANE ANCHE CON TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

Una precisazione più che opportuna della Agenzia delle Entrate che non puo' che soddisfare i Proprietari Immobiliari.
Una considerazione : quanto pero' ci ha fatto penare questa benemerita agevolazione per renderla più efficace e semplificata in trenta anni dalla sua emanazione.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari

Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2022

Un cittadino che l’8 marzo 2020 acquista un immobile con i benefici “prima casa” nel Comune italiano in cui risiede e che in data 6 aprile 2021 provvede a trasferire la sua residenza all’estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali.

Lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato, infatti, non comporta la decadenza dal regime di favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta, se l’acquirente soddisfa la condizione stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello dove lavora lo stesso acquirente o, se trasferito all'estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, all'acquirente nell'atto di acquisto. I chiarimenti sono forniti con la risposta dell’Agenzia n. 399 del 1° agosto 2022.

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